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Istituto Musicale Navarra di Gela
Rilevazione statistica
Statuto - Regolamento

REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA “ETTORE GAIEZZA"
approvato con delibera del CdA n.1/10


Art.  01 (Istituzione)

E’ istituita la Biblioteca dell’Istituto Musicale Pareggiato “ Arturo Toscanini” di Ribera ( AG ) grazie alla donazione del Prof. Franco Gaiezza, docente titolare della cattedra di Teoria, Solfeggio e Dettato Musicale. Per espressa volontà del suddetto docente la biblioteca viene intestata in memoria del proprio padre ETTORE GAIEZZA, musicista e docente. Il patrimonio documentario risulta dal catalogo ufficiale.

Art. 02 (Finalità)

La Biblioteca “ Ettore Gaiezza” provvede a catalogare, conservare , incrementare e rendere  fruibile il patrimonio documentario in dotazione e delle successive integrazioni, su qualsiasi supporto, in correlazione sia all’attività formativa e scientifica dell’Istituto sia alla funzione di Biblioteca musicale del territorio.

Art. 03 (Accesso)

La biblioteca, con  annessi servizi ed attrezzature audiovisive, è aperta per consultazioni agli studenti, ai docenti, al personale ATA e al pubblico durante l’anno accademico con orario anche antimeridiano determinato dal Direttore e reso noto all’Albo d’Istituto. Prima di entrare in biblioteca l’utente ha l’obbligo di depositare in portineria borse e/o cartelle e compilare la modulistica prevista. Prima di uscire si devono riconsegnare tutti i documenti ricevuti in lettura.

Art. 04 (Responsabili e servizio riproduzioni)

La cura di tutto l’andamento della biblioteca e dei relativi servizi didattici spetta al  Bibliotecario, che è coadiuvato da uno o più addetti distributori – ordinatori incaricati dal Direttore tra il personale ATA  in servizio presso l’Istituto. E’ attivo il servizio riproduzioni  per motivi di studio e uso personale nella percentuale consentita dalla normativa vigente, previa compilazione di apposita modulistica e rimborso delle relative spese secondo tariffario vigente. Per quanto attiene alla funzione di supporto all’attività didattica e di ricerca il Bibliotecario collabora gli organi collegiali.

Art. 05 (Prestito domiciliare ed interistituzionale . Limitazioni)

E’ consentito il prestito domiciliare del materiale ad uso strettamente personale per motivi di studio e/o ricerca previo compilazione di apposita modulistica e fino ad un massimo di giorni quindici. Nel caso di studenti minorenni la richiesta di prestito domiciliare dovrà essere formulata da un genitore o rappresentante legale. E’ consentito il prestito del materiale bibliotecario ad altre pubbliche biblioteche, gestiti da soggetti pubblici o privati, fino ad un massimo un mese e previo stipula di convenzione tra le parti che preveda finalità istituzionali comuni e/o compatibili nonché – principio di reciprocità. Il beneficiario del prestito è responsabile della custodia di quanto ricevuto e dovrà risarcire l’Istituto nel caso di smarrimento, lesione e/o distruzione del materiale in regime di prestito attraverso reintegro del medesimo bene di pari valore o indennizzo economico per l’ammontare stabilito dal Consiglio d’Istituto ovvero dal Consiglio di Amministrazione. Non è consentito il prestito di materiale bibliotecario rientrante nella fattispecie di bene culturale storico  quali manoscritti, spartiti, libri e dischi antecedenti al 1950. E’ fatta salva la possibilità di richiedere copie anastatiche, microfilm e/o fotocopie previo anticipo delle relative spese. Il suddetto materiale storico può essere dato in lettura solo ai maggiorenni.

Art. 06 (Dotazioni)

La Biblioteca è dotata di locali e personale adeguati al patrimonio posseduto, all’utenza, ai servizi ed alla doppia funzione didattica e di pubblica fruizione.

Art. 07 (Orario)

Il servizio di pubblica lettura, consultazione e ascolto è garantito per almeno venti ore settimanali, parti delle quali in orario pomeridiano.

Art. 08 (Disciplina)

L’utente adotta un comportamento idoneo, l’uso dei cellulari, evitando di parlare e, ove sia necessario, usando un tono di voce adeguato. In particolare è rigorosamente vietato: 1) danneggiare il patrimonio dell’Istituto; 2 ) far segni o scrivere, anche a matita, su libri e documenti della biblioteca; 3) disturbare in qualsiasi modo l’attività di studio e di lavoro. Chiunque contravvenga verrà invitato dal personale addetto ad allontanarsi dalla biblioteca.

Art. 09 (Sanzioni)

Il Direttore può escludere dalla biblioteca, per un periodo di tempo determinato, chi trasgredisce le norme del presente regolamento interno. I nomi degli esclusi vengono indicati in un avviso affisso in biblioteca. Dell’esclusione va data comunicazione all’interessato. Fatta salva ogni responsabilità civile o penale, chi si renda responsabile di un reato contro il patrimonio della biblioteca o tenti di asportare materiale documentario, chi intenzionalmente danneggia i locali e quanto negli stessi contenuto, nonché chi compia altre gravi mancanze con provvedimento del direttore viene escluso cautelativamente dalla biblioteca. Il Direttore della biblioteca espone i fatti in una dettagliata relazione da trasmettersi subito  all’Ufficio centrale per i beni librari, per l’eventuale adozione del provvedimento di esclusione da tutte le biblioteche pubbliche.    

Art. 10 (norme di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa espresso riferimento al DPR n. 417/95, D.Lgs.  490/99, ai successivi regolamenti governativi e a tutte le norme vigenti per le istituzioni AFAM in materia di pubbliche biblioteche.




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